Gli enti bilaterali, regolamentati dal D.lgs. 276/2003 (noto anche come “Legge Biagi”), sono definiti dal legislatore quali «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».
Gli Enti Bilaterali operano a livello nazionale e territoriale, con molteplici finalità, tra cui:
- promuovere la ricerca e lo studio delle problematiche lavorative;
- gestire attività formative e di salute e sicurezza sul lavoro;
- promuovere la formazione professionale;
- costituire la Commissione Paritetica Nazionale per la bilateralità;
- favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- supportare la parità di genere e il reinserimento lavorativo;
- certificare contratti di lavoro e regolarità contributiva;
- offrire le Camere di Conciliazione;
- rilasciare pareri di conformità per l’apprendistato;
- fornire certificati di assistenza tecnica per piani formativi presentati ai Fondi Interprofessionali,
- previa verifica della regolarità contributiva;
- certificare la buona gestione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.