Bilateralità

La bilateralità si riferisce a un modello di cooperazione istaurato tra due o più parti, basato su una manifestazione libera e consapevole di intenti, volto al perseguimento sinergico di obiettivi condivisi, nel rispetto reciproco delle rispettive autonomie e interessi.
Enti Bilaterali

Gli enti bilaterali, regolamentati dal D.lgs. 276/2003 (noto anche come “Legge Biagi”), sono definiti dal legislatore quali «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».

Gli Enti Bilaterali operano a livello nazionale e territoriale, con molteplici finalità, tra cui:

  • promuovere la ricerca e lo studio delle problematiche lavorative;
  • gestire attività formative e di salute e sicurezza sul lavoro;
  • promuovere la formazione professionale;
  • costituire la Commissione Paritetica Nazionale per la bilateralità;
  • favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • supportare la parità di genere e il reinserimento lavorativo;
  • certificare contratti di lavoro e regolarità contributiva;
  • offrire le Camere di Conciliazione;
  • rilasciare pareri di conformità per l’apprendistato;
  • fornire certificati di assistenza tecnica per piani formativi presentati ai Fondi Interprofessionali,
  • previa verifica della regolarità contributiva;
  • certificare la buona gestione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La Co.N.A.P.I. Nazionale è parte costituente di più enti bilaterali.
Ente Bilaterale dei Lavoratori (E.LAV.)

E.LAV. è un Ente Bilaterale Nazionale di natura confederale, costituito il 12 maggio 2017 dalla Confederazione Datoriale Co.N.A.P.I. e dalla Confederazione Sindacale F.I.LA., ai sensi del D.lgs. 276/2003.
Le parti costituenti l’Ente Bilaterale E.LAV. sono riconosciute dal Ministero del Lavoro come segue:
Co.N.A.P.I.: Confederazione Datoriale “Maggiormente Rappresentativa” e firmataria di CCNL per tutti i settori;
F.I.LA.: Confederazione Sindacale firmataria di CCNL per tutti i settori.

In seguito al parere favorevole del Ministero del Lavoro sulla natura sindacale delle parti sociali, l’Agenzia delle Entrate ha attribuito a E.LAV. il codice identificativo con Risoluzione n. 116/E del 12 settembre 2017.
L’I.N.P.S., con Circolare n. 135 del 5 ottobre 2017, ha poi comunicato la convenzione con E.LAV. per la riscossione delle quote destinate al finanziamento dell’ente.

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Ente Bilaterale Nazionale per l’Artigianato e il Terziario (E.BI.N.AR.T.)

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Ente Nazionale Bilaterale Trasporti (E.Na.Bi.T)

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