Convenzioni

Convenzioni istituzionali con Inps e Inail

Convenzione INPS per la riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge n.311/1973

La Co.N.A.P.I. Nazionale (già l’Associazione Italiana Panettieri Pasticcieri e Affini – A.P.I.), è convenzionata con INPS e INAIL per la riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge n.311/1973, giusta Circolare numero 64 del 6.4.2011.

Chi può aderire?

Tutte le aziende sul territorio nazionale. L’INPS e INAIL riscuoteranno i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli organi statutari dell’Associazione, unitamente ai contributi in cifra fissa trimestrale dovuti per legge, con le stesse modalità e periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990 n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni

Come aderire?

L’adesione può essere effettuata compilando tutti i campi della modulistica predisposta.

 

Convenzione INPS per la riscossione dei contributi su pensione ai sensi della legge n.485/1972.

La Co.N.A.P.I. Nazionale è convenzionata con INPS per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge n.485 dell’11 agosto 1972, giusta Circolare numero 112 del 26-07-2019.

Il codice INPS assegnato è AZ.

Chi può aderire?

Ai sensi dell’articolo 23 octies della citata legge n. 485/72, hanno diritto a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione.

Il servizio di riscossione dei contributi sindacali è esteso ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, ai sensi della anzidetta disposizione e per effetto della norma di rinvio contenuta nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975 n.364.

A quanto ammonta la trattenuta?

La trattenuta sindacale è calcolata sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio. La stessa è determinata come segue:

– 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

– 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

– 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Come aderire?

L’adesione può essere effettuata compilando tutti i campi della modulistica predisposta.

 

Convenzione INPS per la riscossione dei contributi per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi della legge n.311/73

La Co.N.A.P.I. Nazionale è convenzionata con INPS per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi della legge n.311/73, giusta Circolare numero 96 del 29 novembre 2023.

Il codice INPS assegnato è “W476”.

Modalità di riscossione.

La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale viene effettuata dall’INPS unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969, e successive modifiche e integrazioni, con le medesime modalità e la medesima periodicità.

A quanto ammonta il contributo?

Il contributo, a carico del datore di lavoro, è fissato nella misura dell’1% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 13 mensilità.

Sede Legale
via Nazionale, 172
00184 Roma
Sede Operativa
via Nazionale 13,
83036 Passo di Mirabella Eclano (Av)
Telefono
39 (0825) 44 90 82
Email
info@conapinazionale.it
Sportelli Aperti
Lunedi …………….. 09/13 am – 02:30/06:30 pm
Martedi …………….09/13 am – 02:30/06:30 pm
Mercoledi ……….. 09/13 am – 02:30/06:30 pm
Giovedi …………... 09/13 am – 02:30/06:30 pm
Venerdi …………... 09/13 am – 02:30/06:30 pm
Sabato, Domenica ………… Chiuso

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